Obiettivi
Il regolamento (CEE) 2081/92 relativo a DOP e IGP prevede la seguente procedura di registrazione:
- Un'associazione di produttori presenta al proprio Stato membro dell'UE una domanda di registrazione.
- L'autorità nazionale competente presenta la domanda alla Commissione europea. Un comitato scientifico per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche riesamina tutti i criteri tecnici su richiesta della Commissione.
- Se ritiene che la richiesta sia giustificata, la Commissione pubblica il contenuto delle specifiche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- I ricorsi possono essere presentati entro sei mesi dalla pubblicazione.
- Se non esistono obiezioni (o se sono illegali), il nome è iscritto nel registro «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» tenuto dalla Commissione.
Questa procedura cosiddetta «normale» è usata raramente all’inizio, poiché la maggior parte dei nomi sono stati introdotti con un cosiddetto metodo «semplificato», previsto per denominazioni nazionali o denominazioni che, dopo un uso prolungato, sono già ampiamente protette a livello giuridico.